Art. 10.
(Gratuità e condizioni tariffarie ridotte per l'accesso alle attività culturali).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenuti a garantire condizioni tariffarie ridotte o gratuite per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici, destinate ai cittadini e alle cittadine a basso reddito e ai giovani fino al termine degli studi.